Non sono poche le modifiche che negli ultimi anni si sono attuate in materia di cittadinanza italiana e di acquisizione della stessa, per questo motiva per la redazione di questo breve ed utile articolo ci siamo avvalsi della professionalità dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, esperto per immigrati a Roma. Ebbene in tale ambito, l’ultima disposizione è stata definita dalla Legge 18 dicembre n. 173 del 2020, denominata “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare” e che ha convertito in legge il decreto n. 21 del 21 ottobre n.130. Inoltre, da qualche anno a questa parte sono state modificate anche le modalità con cui presentare le richieste di acquisizione della cittadinanza italiana, nel caso in cui siano presenti i requisiti previsti dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Analizziamo quindi cosa è cambiato con queste ultime disposizioni e come presentare dunque ora una richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana al Ministero degli interni.

Come si richiede la cittadinanza italiana e quali sono i documenti necessari

A partire dal 18 giugno 2015 sono state modificate le modalità di presentazione delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana. Ora, infatti, le procedure possono essere compilate ed inviate solo online presso il portale del Ministero dell’Interno, disponibile al seguente link: www.portaleservizi.dlci.interno.it . Per presentare la domanda, il cittadino stranierò dovrà registrarsi sul portale e una volta completata la registrazione sarà necessario compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare gli estremi della marca da bollo nello spazio apposito e allegare tutta la documentazione richiesta in formato elettronico. Terminata la procedura, verrà rilasciato al richiedente il numero della pratica, con cui potrà controllare nel corso del tempo lo stato di avanzamento della richiesta, e verrà attivata l’istruttoria. Secondo la nuova legge n.173 del 18.12.2020 (vedi il paragrafo successivo), i tempi di risposta e la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza sono stati ridotti a 24 mesi, termine entro il quale il richiedente riceverà comunicazione dell’accettazione o meno della richiesta.

La nuova legge n. 173 del 18 dicembre 2020 sulla cittadinanza italiana

Una delle ultime modifiche molto interesSanti per la tematica dell’acquisizione della cittadinanza italiana è quella effettuata dalla legge n. 173 del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno. In breve, tale legge ha ridotto a 24 mesi (prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi) il termine di durata massima per i procedimenti di cittadinanza italiana. Con quest’ultima legge, esprime l’Avv. Pitorri di Roma, tra i più cliccati su internet, è stato ripristinato il termine a 24 mesi come era in precedenza, ridotto rispetto agli ultimi 48 mesi (quattro anni) che prevedeva la legge precedente. Ciò comporta che, dal momento della presentazione della domanda, il Ministero dell’Interno sarà obbligato a rispondere positivamente o negativamente alla richiesta entro due anni (prorogabili al massimo a 3 anni). Tuttavia, è bene fare attenzione al carattere non retroattivo di questa legge: dunque, il beneficio del nuovo termine ridotto vale solo per le domande di cittadinanza italiana presentate dal 20 dicembre 2020 in poi, non per quelle precedenti (per cui rimane valido il termine a 48 mesi).